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Rifiuti end of waste EoW

L’innovazione normativa introdotta dalla L.128 del 02 novembre 2019, pubblicata sulla GU n.257 del 02/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), ha modificato l’articolo 184 ter del D.lgs n.152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

L’End of Waste (EoW), ovvero la cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.

La nozione di End Of Waste nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti.

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Nel recepire la direttiva 2008/98, nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la disposizione di cui all’art. Leggi tutto

184-ter, “Cessazione della qualifica di rifiuto”, che al comma 2 in linea con quanto suggerito nella direttiva prevede che l’operazione di recupero possa consistere semplicemente nel controllare i rifiuti.

Ciò significa, in pratica, che il controllo effettuato su un materiale qualificato come rifiuto che sia volto a verificarne le caratteristiche affinché esso possa cessare di essere tale è un’operazione di recupero a tutti gli effetti. In conclusione la sottoposizione del rifiuto ad un’operazione di recupero affinché possa cessare di essere tale, deve essere intesa quale operazione il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all’interno dell’impianto o nell’economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).

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Il sistema dei controlli istituito dall’art. 184 ter, comma 3 ter prevede che al fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. L’articolo 4 comma 4 della L. 132/2016 prevede che l'ISPRA adotti, con il concorso delle ARPA norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema Nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema Nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

L’art. 6 della legge 132/2016 disciplina le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema Nazionale e svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo.

L’ARPA Campania ha partecipato alla redazione delle Linee Guida SNPA in materia di End of Waste che si propongono quale strumento utile a fornire gli elementi utili alla realizzazione di un sistema comune ed omogeneo di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni nell’ambito dei processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell’art. 184 ter.

Il comma 3 ter dell’art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006, istituisce un sistema di controlli delle autorizzazioni rilasciate “caso per caso” adottati, riesaminati o rinnovati, attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente.

In particolare, si stabilisce che “l’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente, delegata dall’ISPRA controlli a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione”.

Il procedimento di controllo deve concludersi entro sessanta giorni dall’inizio della verifica. L’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il controllo di cui al comma 3 ter dell’art. 184 ter riguarda gli impianti di recupero di cui al comma 3-bis, ovvero quelli per i quali le autorità competenti hanno adottato, riesaminato o rinnovato nuovi provvedimenti autorizzatori dalla data di entrata in vigore della legge 128/2019 (3 novembre 2019). I suddetti controlli riguardano da una parte la conformità all’atto di autorizzazione e dall’altra la conformità alle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184 ter.

Nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione rilasciato si riferisca a un impianto non ancora in esercizio la verifica non può iniziare prima dell’avvio effettivo dello stesso.

Le fasi procedurali possono così sintetizzarsi:

deve controllare, "a campione", la conformità delle modalità operative/gestionali degli impianti alle condizioni "generali" EoW e agli atti autorizzatori, concludendo il procedimento entro 60 giorni "dall'inizio della verifica".

la scelta del campione sarà effettuata con le modalità indicate nel § 5.1.delle linee guida SNPA;

 

L’inizio della verifica sugli impianti coincide con la data del primo giorno di controllo presso l’impianto / installazione in contraddittorio con il gestore, sentita formalmente e preventivamente l’Autorità competente sul singolo procedimento e quindi da tale data decorrono i 60 giorni di cui al punto successivo.

Gli esiti della verifica (sia in caso di conformità che di non conformità) vanno comunicati "entro 15 giorni" al Ministero dell’Ambiente, all’ISPRA, all’Autorità competente e al Gestore. Negli esiti del controllo sono distinti i rilievi relativi alla conformità agli atti autorizzativi da quelli alle condizioni di cui al comma 1 dell’art.184 ter.

Il Ministero dell’Ambiente, ricevuta la "comunicazione" dall'Ispra o dall’ARPA deve adottare proprie conclusioni (entro 60 giorni) e trasmetterle all'Autorità competente. L'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione Ispra/Arpa di non conformità deve essere motivato.

In caso di non conformità, le Autorità competenti, che hanno rilasciato le autorizzazioni con propri criteri dettagliati, devono avviare un procedimento finalizzato all'adeguamento, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni del Ministero dell’Ambiente – ovvero disporre la revoca dell'autorizzazione, nel caso di mancato adeguamento – e comunicare "tempestivamente" allo stesso Dicastero la conclusione del procedimento (se decorsi 180 giorni dalla trasmissione delle conclusioni all’autorità competente il procedimento di adeguamento non risulta "avviato o concluso", il Ministero dell’Ambiente può intervenire in via sostitutiva, previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta).

L’ISPRA redige una relazione annuale sulle verifiche e sui controlli effettuali ai sensi della norma in esame e la comunica al Ministero dell’Ambiente ed alle Autorità Competenti entro il 31 dicembre di ogni anno.

L’attività di controllo a campione affidata ad ISPRA o alle ARPA delegate, di cui al comma 3-ter dell’art.184- ter del d.lgs. 152/2006, come introdotto dalla Legge di conversione n.128/2019, andrà svolta secondo il procedimento di controllo previsto dal medesimo articolo. Sono, comunque, fatti salvi i procedimenti conseguenti di altra natura, differenti e ulteriori, previsti dalla legge in caso di accertata non conformità della gestione degli impianti agli atti autorizzatori rilasciati e/o alle norme vigenti.