• trasparenza delle informazioni ambientali,
• miglioramento continuo delle prestazioni,
• verifica indipendente da parte di verificatori accreditati.
Successivamente, il Regolamento EMAS è stato aggiornato dai:
• Regolamenti (UE) 2017/1505
• Regolamenti (UE) 2018/2026
che hanno modificato e aggiornato diversi allegati tecnici, adeguando lo schema ai nuovi standard internazionali di gestione ambientale.
LA PROCEDURA
Il percorso per ottenere la registrazione EMAS inizia con la preparazione della Dichiarazione Ambientale, elaborata dall’organizzazione dopo un’analisi approfondita dei propri impatti ambientali e della conformità alla normativa vigente.
La Dichiarazione deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato, che garantisce la correttezza e l’affidabilità dei dati presentati.
Fase istruttoria
Una volta convalidata, la documentazione viene trasmessa alla Sezione EMAS del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, responsabile del registro italiano delle organizzazioni EMAS.
L’istruttoria tecnica è svolta da ISPRA, che valuta:
• la completezza della documentazione;
• la coerenza della Dichiarazione Ambientale (risultati, indicatori, obiettivi);
• la conformità legislativa, verificata da ARPA/APPA competenti;
• l’eventuale presenza di reclami o segnalazioni.
Le ARPA svolgono un ruolo chiave fornendo a ISPRA informazioni ufficiali sul rispetto della normativa ambientale da parte delle organizzazioni presenti sul territorio.
Esito e registrazione
Entro 60 giorni dalla richiesta, le ARPA inviano a ISPRA il proprio riscontro tecnico.
ISPRA completa la valutazione e la trasmette alla Sezione EMAS, che:
• approva la registrazione,
• assegna il numero EMAS,
• inserisce l’organizzazione nel registro nazionale,
• comunica l’esito all’organizzazione, al verificatore e all’ARPA competente.
Cosa garantisce la registrazione
La registrazione consente l’utilizzo del logo EMAS e attesta:
• la trasparenza delle informazioni ambientali pubblicate;
• la credibilità delle verifiche effettuate;
• l’impegno dell’organizzazione verso il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
RINNOVO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE
La registrazione EMAS non è permanente. Secondo l’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1221/2009, deve essere rinnovata ogni tre anni, con alcune deroghe previste per le piccole organizzazioni.
Rinnovo
Per il rinnovo, l’organizzazione deve presentare al Comitato nazionale una Dichiarazione Ambientale aggiornata, convalidata da un verificatore ambientale accreditato:
• entro 60 giorni dall’invio al Comitato;
• basata su dati ambientali recenti, non più vecchi di sei mesi rispetto alla convalida.
L’istruttoria segue lo stesso percorso della prima registrazione, comprendendo:
• la verifica tecnica di ISPRA;
• l’acquisizione delle informazioni di conformità da ARPA/APPA territorialmente competenti.
Sospensione o cancellazione della registrazione
Il Regolamento EMAS prevede che la registrazione possa essere sospesa o cancellata quando non sussistono più i requisiti richiesti (art. 15, c. 4).
Le principali cause sono:
• violazioni della normativa ambientale, segnalate da ARPA/APPA;
• mancata trasmissione della Dichiarazione Ambientale aggiornata entro i termini;
• gravi carenze nel sistema di gestione ambientale o nelle informazioni fornite;
• mancata risoluzione di reclami rilevanti o criticità emerse durante le verifiche.
Comunicazioni in caso di incidenti o emergenze
In caso di incidente, emergenza ambientale o sequestro del sito, l’organizzazione registrata deve notificare tempestivamente l’evento al Comitato EMAS e al verificatore ambientale, trasmettendo:
• entro 10 giorni: una relazione sull’evento;
• entro 30 giorni: una dichiarazione convalidata con le misure adottate per gestire e mitigare gli impatti.
Queste informazioni contribuiscono alla valutazione della permanenza dei requisiti.
Decisione finale
La sospensione o cancellazione viene deliberata dalla Sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, secondo la procedura nazionale.
L’ARPA competente riceve la comunicazione e informa i propri Dipartimenti territoriali per gli adempimenti di competenza.
IL RUOLO DI ARPAC NEL PROCESSO EMAS
Nell’ambito della procedura di registrazione EMAS, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) svolge un ruolo istituzionale centrale in qualità di autorità responsabile dell’applicazione della normativa ambientale, come previsto dall’art. 13, comma 2, lett. c) del Regolamento (CE) n. 1221/2009.
Verifica della conformità normativa
Il compito principale di ARPAC è fornire a ISPRA tutte le informazioni utili per valutare la conformità dell’organizzazione richiedente rispetto alla normativa ambientale vigente nel territorio regionale. La verifica comprende:
• l’analisi di procedimenti amministrativi, autorizzativi e sanzionatori eventualmente in corso;
• l’accertamento dell’assenza di violazioni rilevanti della normativa ambientale;
• il controllo della regolarità degli adempimenti previsti per il settore di attività dell’organizzazione.
Il ruolo dell’UO SOAM
All’interno di ARPAC, il coordinamento delle attività EMAS è affidato all’Unità Operativa Sostenibilità Ambientale (UO SOAM) della Direzione Tecnica.
L’UO SOAM:
1. riceve da ISPRA le richieste di informazioni sulla conformità normativa;
2. effettua una verifica preliminare della documentazione disponibile;
3. trasmette gli atti ai Dipartimenti Provinciali competenti per territorio, incaricati dell’istruttoria tecnica.
L’istruttoria tecnica dei Dipartimenti Provinciali
I Dipartimenti Provinciali svolgono l’analisi tecnica, che si conclude con la redazione di una relazione di conformità, contenente:
• l’esito delle verifiche documentali e ispettive;
• il giudizio sulla conformità dell’organizzazione alla normativa ambientale applicabile;
• eventuali criticità o rilievi rilevanti.
La relazione viene trasmessa all’UO SOAM, che provvede all’invio degli esiti a ISPRA entro 60 giorni, come previsto dalla procedura nazionale.
Contributo alla decisione del Comitato EMAS
L’esito dell’istruttoria ARPAC rappresenta un elemento determinante per la valutazione della Sezione EMAS del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, che, sulla base delle informazioni fornite, può deliberare:
• la concessione della registrazione;
• il rinnovo della registrazione;
• la sospensione;
• la cancellazione dell’organizzazione dal registro EMAS.

