Si definiscono Aziende a Rischio di Incidenti Rilevanti (ARIR) quegli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, in quantità tali da superare determinate soglie.

Gli stabilimenti RIR possono essere di soglia inferiore o di soglia superiore.

Si definisce "stabilimento di soglia inferiore" uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1 al D.lgs. n. 105 del 26/06/2015, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1 al suddetto decreto.

Si definisce "stabilimento di soglia superiore" uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1 al D.lgs. n. 105/2015, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1 al suddetto decreto.

Per "presenza di sostanze pericolose" si intende la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento ovvero di quelle che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1 al D.lgs. n. Leggi tutto

105/2015.

Si definiscono "sostanze pericolose" le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1 al D.lgs. 105/2015, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi.

Si definisce "incidente rilevante" un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose

 

ADEMPIMENTI A CARICO DEI GESTORI DEGLI STABILIMENTI RIR

I gestori degli stabilimenti RIR, in relazione alla categoria di appartenenza (soglia inferiore o soglia superiore), debbono adempiere a specifici obblighi, oltre che all'obbligo generale di prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente (articolo 12 comma 1 del D.lgs. 105/2015).

In particolare, i gestori degli Stabilimenti di soglia inferiore, ai sensi degli artt. 13, 14 e 21 del D.lgs. 105/2015, debbono:

·         Trasmettere la "Notifica" e le informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 del D.lgs. 105/2015 al Ministero dell'Ambiente e della  Tutela del Territorio e del Mare tramite l'ISPRA, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Comune, alla Prefettura, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed al Comitato Tecnico Regionale o Interregionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CTR) competenti per territorio entro i termini prescritti. La notifica, sottoscritta nella forma di autocertificazione, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)     il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;

b)     la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;

c)      il   nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento se diversa da quella di cui alla lettera a);

d)     le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria di sostanze pericolose presenti o che possono essere presenti;

e)      la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;

f)      l'attività, in corso o prevista, dello stabilimento;

g)     l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

Il gestore aggiorna la notifica e le informazioni di cui all'allegato 5 al D.lgs. 105/2015, prima dei seguenti eventi:

una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano;

modifica dello stabilimento o di in impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio;

chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione;

variazione dei dati e delle informazioni già trasmesse.

  

Redigere il "Documento", che deve essere conservato in stabilimento a disposizione delle autorità competenti per le misure di controllo, che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR), allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS). Il documento, da  redigere secondo le linee guida definite all'allegato B al D.lgs. 105/2015, dovrà essere riesaminato, e se necessario aggiornato,  almeno ogni due anni.

Attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, procedendo all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo le modalità  indicate nell'allegato B al D.lgs. 105/2015.

Trasmettere, alla Prefettura, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, le informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE). Il Prefetto, quindi, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione, predispone il Piano di Emergenza Esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. Il Dipartimento della Protezione Civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza Unificata, le linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e per la relativa informazione alla popolazione. Fino all'emanazione delle predette linee guida si applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti RIR e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D.lgs. 334/99. Il PEE è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.

 

I gestori degli Stabilimenti di soglia superiore, ai sensi degli artt. 13, 14, 15, 16, 20 e 21 del D.lgs. 105/2015, debbono:

Adempiere a tutti gli obblighi già descritti per gli Stabilimenti di soglia inferiore;

Predisporre il Rapporto di Sicurezza (RDS) e trasmetterlo all'Autorità competente preposta alla sua valutazione (CTR dei Vigili del Fuoco), per la formulazione delle relative conclusioni (Istruttoria Tecnica). Il Rapporto di Sicurezza, di cui il documento che definisce la Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti è parte integrante, contiene almeno i dati di cui all'allegato 2 al D.lgs. 105/2015 e deve dimostrare che:

a)      il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato 3 al D.lgs. 105/2015, come specificati nelle linee guida di cui all'allegato B dello stesso decreto, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;

b)      sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;

c)      la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;

d)     sono stati predisposti i Piani di Emergenza Interna (PEI) e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE);

e)      sono state fornite all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.   

Il Rapporto di Sicurezza dovrà essere aggiornato in caso di modifiche dello stabilimento con aggravio del preesistente livello di rischio, e comunque ogni cinque anni. I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la redazione del Rapporto di Sicurezza, i criteri per l'adozione di misure specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per la valutazione del RdS da parte dell'autorità competente sono definiti all'allegato C al D.lgs. 105/2015.

·         Predisporre il Piano di Emergenza Interno (PEI), previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, con le modalità ed i contenuti minimi di cui all'allegato 4, punto 1 del D.lgs. 105/2015. Il PEI deve essere adottato nello stabilimento (prima di dare inizio all'attività) e riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.

 

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 Per queste informazioni sono disponibili dati in formato aperto.

Partecipazione ai Gruppi di Lavoro (GdL) incaricati delle Istruttorie sui Rapporti di Sicurezza (RdS)

Per gli stabilimenti di soglia superiore, il Gestore è tenuto, ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.lgs. 105/2015, a redigere un Rapporto di Sicurezza. Il Rapporto di Sicurezza è un elaborato tecnico volto ad individuare i pericoli di incidente rilevante connessi con le attività svolte nello stabilimento e le misure necessarie a prevenirli e limitarne, in caso di accadimento, le conseguenze per le persone e per l'ambiente. L'esame del RdS è curato da un Gruppo di Lavoro (GdL) nominato tra i componenti del Comitato Tecnico Regionale (CTR) Prevenzione Incendi  istituito presso la Direzione Regionale dei VV.F., di cui fanno parte n. 4 rappresentanti ARPAC (n. 2 componenti titolari e n. 2 componenti supplenti). Il GdL incaricato dell'esame del RdS provvede, oltre alla verifica della documentazione presentata, anche all'effettuazione di sopralluoghi tesi ad accertare la rispondenza della situazione dello stabilimento con i dati e le informazioni contenute nel RdS.
La procedura per la valutazione del RdS (art. 17 del decreto) riguarda:

Stabilimenti esistenti;

Stabilimenti nuovi;

Stabilimenti esistenti che prevedono modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, soggetti alla presentazione di Nulla Osta di Fattibilità (NOF).

L'istruttoria del GdL si conclude con la redazione di un Rapporto sulla base del quale il CTR, in riunione congiunta, formula la valutazione finale del RdS.

Partecipazione alle Commissioni incaricate delle Visite Ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS)

Le verifiche ispettive, finalizzate ad accertare l'adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in essere dal Gestore e dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS), sono disposte dal CTR per gli stabilimenti di soglia superiore e dalla Regione per gli stabilimenti di soglia inferiore. Il Presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di lavoro di volta in volta incaricati di effettuare le Visite Ispettive, all'interno dei quali figura di norma un rappresentante di ARPAC. Il Rapporto Conclusivo redatto dalla Commissione incaricata della Visita Ispettiva è sottoposto alla valutazione del CTR che comunica al gestore dello stabilimento le relative conclusioni e tutte le misure da attuare.

Partecipazione ai Gruppi di Lavoro incaricati della redazione dei Piani di Emergenza Esterna (P.E.E.)

La redazione del P.E.E. rappresenta un'attività complessa ed articolata sia per gli obiettivi di sicurezza che intende perseguire che per il coinvolgimento di diverse Istituzioni competenti interessate; questa attività deve essere curata nei dettagli, a partire dalla fase preparatoria, al fine di coordinare e pianificare, in caso di evento incidentale, le azioni che si devono porre in essere per fronteggiare le emergenze. Il P.E.E. è costruito con una serie di dati reperiti presso la Regione ed i vari Enti locali, nonché con le informazioni fornite dal Gestore dello stabilimento riportate nel Rapporto di Sicurezza, nella Notifica e/o nelle informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 del D.lgs. 105/2015 La competenza in tema di predisposizione del P.E.E. è del Prefetto della provincia in cui ricade il singolo stabilimento, il quale si avvale, per la redazione, di un Gruppo di Lavoro del quale di norma fa parte un rappresentante dell'ARPAC. Per ciascuno degli stabilimento interessati, il P.E.E. deve essere aggiornato ad intervalli appropriati, comunque non superiori ai tre anni.

Partecipazione alle sedute del Comitato Tecnico Regionale (CTR) Prevenzione Incendi dei VV.F.

Con i propri rappresentanti nominati in seno al CTR, l'ARPAC partecipa a tutte le sedute di detto Organismo che, in tema di ARIR, esplica le sue funzioni ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 105/2015

Ubicazione sul territorio regionale degli stabilimenti RIR

Distribuzione provinciale degli stabilimenti RIR

Distribuzione comunale degli stabilimenti RIR

Ubicazione stabilimenti RIR – Chimici e petrolchimici

Ubicazione stabilimenti RIR – Depositi Gas Liquefatti

Ubicazione stabilimenti RIR – Depositi Oli Minerali

Ubicazione stabilimenti RIR – Depositi fitofarmaci

Ubicazione stabilimenti RIR – Produzione e/o deposito esplosivi

Ubicazione stabilimenti RIR – Produzione e/o deposito gas tecnici

Ubicazione stabilimenti RIR – Impianti di trattamento/recupero

Ubicazione stabilimenti RIR – Centrali termoelettriche

Ubicazione stabilimenti RIR – Accumulo di energia elettrica a batteria

Istruttorie Aziende RIR (aggiornato al 12-02-2024)

Visite Ispettive presso aziende RIR (aggiornato al 12-02-2024)

Dati su mappa interattiva

Cliccando sui segnaposto (riportati nella sottostante mappa) è possibile visualizzare a schermo tutte le informazioni relative al singolo impianto.             

 

  

 

 

 

  

 

 

 

-       D.lgs.  26 giugno 2015 n. 105: "Attuazione della Direttiva 2012/18/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Direttiva c.d. SEVESO III);

-       D.lgs. 14 marzo 2014 n. 48: "Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, in attuazione dell'art. 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

-       D.lgs. 21 settembre 2005 n. 238: "Attuazione della Direttiva 2013/105/CE, che modifica la Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Direttiva c.d. SEVESO II bis);

-       D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334: "Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Direttiva c.d. SEVESO II);

-       D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" - art. 72: "Attività a rischio di incidente rilevante";

-       D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175: "Attuazione della Direttiva 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987 n. 183" (Direttiva c.d. SEVESO I). Il Decreto, ad eccezione dell'art. 20, è stato abrogato dall'art. 30 del D.lgs. 334/99;

 

ELENCO DECRETI ATTUATIVI DEL D.lgs. 334/99

-       D.M. 9 agosto 2000: "Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza" (G.U.  n. 195 del 22 agosto 2000);

-       D.M. 9 agosto 2000: "Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio" (G.U.  n. 196 del 23 agosto 2000);

-       D.M. 19 marzo 2001: "Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidenti rilevanti" (G.U.  n. 80 del 5 aprile 2001);

-       D.M. 9 maggio 2001: "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (G.U. n. 138 del 16 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 151)";

-       D.M. 16 maggio 2001, n. 293: "Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (G.U. n. 165 del 18 luglio 2001);

-      D.P.C.M. 25 febbraio 2005: "Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334" (G.U.  n. 62 del 16/3/2002 - Suppl. Ordinario n. 40);

-     D.P.C.M. 16 febbraio 2007: "Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale" (GU n. 53 del 5-3-2007 - Suppl. Ordinario n.58);

-     D.M. 26 maggio 2009, n. 138: "Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334" (GU n. 226 del 29-9-2009);

D.M. 26 maggio 2009, n. 138: "Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334" (GU n. 226 del 29-9-2009).