- Regolamento disciplinante i procedimenti di accesso ai documenti amministrativi, accesso civico generalizzato, accesso alle informazioni ambientali (Deliberazione n. 480 del 13 giugno 2022)

- Documento in materia di rimborso costi

Accesso agli atti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla L.241/1990, in particolare Capo V (artt. 22-28). Ai sensi dell’articolo 22, possono esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. L’esercizio di tale diritto si svolge nel rispetto dei casi di esclusione previsti dalla normativa, in particolare dall’art. 24 della L. 241/1990.

COME SI ESERCITA
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di presa visione o copia dei documenti amministrativi detenuti dall’ARPAC. La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili le richieste generiche. Per formulare la domanda si può compilare l’apposito modulo (.doc    .pdf), da inviare all’URP per via telematica, tramite PEC, oppure tramite posta raccomandata agli indirizzi ivi indicati.


Il diritto di accesso alle informazioni ambientali
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è il diritto riconosciuto a chiunque di accedere alle informazioni ambientali di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 195/2005, senza obbligo di dichiarare il proprio interesse. L’esercizio di tale diritto si svolge nel rispetto dei casi di esclusione previsti dalla normativa, in particolare dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 195/2005.

COME SI ESERCITA
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali si esercita mediante la richiesta di presa visione o copia delle informazioni ambientali detenute dall’ARPAC. La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione aventi carattere ambientale; sono pertanto ritenute inammissibili le richieste generiche. Per formulare la domanda si può compilare l’apposito modulo (.doc    .pdf), da inviare all’URP per via telematica, tramite PEC, oppure tramite posta raccomandata agli indirizzi ivi indicati.


Il diritto di accesso civico generalizzato (cd. FOIA)
Il cd. FOIA è il diritto riconosciuto a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall’ARPAC, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. L’esercizio di tale diritto si svolge nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti previsti dalla normativa, in particolare dall’articolo 5 bis del d.lgs. n. 33/2013.

COME SI ESERCITA
Il diritto di accesso civico generalizzato non richiede la motivazione e si esercita mediante richiesta di presa visione o copia dei documenti. La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili le richieste generiche. Per formulare la domanda si può compilare l’apposito modulo (.doc    .pdf), da inviare all’URP per via telematica, tramite PEC, oppure tramite posta raccomandata agli indirizzi ivi indicati.


Il diritto di accesso civico (cd. accesso civico “semplice”)
L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati, nel caso in cui l’ARPAC non abbia adempiuto al relativo obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche.

COME SI ESERCITA
Il diritto di accesso civico “semplice” non richiede la motivazione e si esercita chiedendo la pubblicazione obbligatoria ex lege sul sito web istituzionale di dati, documenti e informazioni detenuti dall’ARPAC, qualora non siano stati pubblicati o pubblicati parzialmente. Per formulare la domanda si può compilare l’apposito modulo (.doc    .pdf), da inviare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione per via telematica, tramite PEC, oppure tramite posta raccomandata agli indirizzi ivi indicati.

Registro degli accessi agli atti 2023 - I semestre

Registro degli accessi agli atti 2022

Registro degli accessi agli atti 2021

Registro degli accessi agli atti 2020

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Registro degli accessi agli atti 2018

Registro degli accessi agli atti 2017