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News Ambiente
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NORME E SENTENZE n. 30 del 29 luglio 2010
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PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2010. Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3886). (GU n. 169 del 22-7-2010)
ENERGIA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. COMUNICATO. Pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di terminale di rigassificazione di GNL, localizzato nel posto di Brindisi, sulla colmata di Capo Bianco, presentato dalla societa' Brindisi LNG S.p.a.. (GU n. 168 del 21-7-2010)
SICUREZZA ALIMENTARE DECRETO 18 maggio 2010, n. 113. Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato. (GU n. 168 del 21-7-2010)
AUTOTRASPORTO Legge 19 luglio 2010, n. 111. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di CO 2. (GU n. 167 del 20-7-2010)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010, n. 72. Testo del decreto legge 20 maggio 2010, n.72 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2010) , coordinato con la legge 19 luglio 2010, n. 111, in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1, recante: «Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica». (GU n. 167 del 20-7-2010)
ARIA La valutazione dell'attività produttiva sotto il profilo sanitario non può essere compiuta aprioristicamente vietando in modo generalizzato determinati insediamenti produttivi nel centro abitato o ad una prestabilita distanza dallo stesso, in quanto tale valutazione deve essere compiuta sul caso specifico da parte dell'autorità sanitaria, che deve accertare la presenza delle condizioni indispensabili affinché essa si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica. TAR Lombardia Brescia sez. I n° 2152/ 2010 fonte: www.focusambiente.it
SUOLO La competenza in materia della Provincia all'emanazione dell'ordinanza può essere considerata come esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti ordinari, visto che la norma attributiva del potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni in cui si ravvisi l’indifferibilità e l’urgenza di provvedere. Di conseguenza, pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti previste dall’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi presupposti (cfr. Consiglio di Stato, V, 12 giugno 2009, n. 3765; II, parere 24 ottobre 2007, n. 2210; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 luglio 2009, n. 4379). L’astratta configurabilità di un tale modus operandi consente, altresì, di prescindere, in tale fase, dalla previa individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento, rendendo possibile indirizzare l’ordine di intervento direttamente al proprietario dell’area inquinata (Consiglio di Stato, V, 7 settembre 2007, n. 4718; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 luglio 2009, n. 4379). Tutto ciò a patto che il pericolo per l’incolumità pubblica sia dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato” (Consiglio di Stato, V, 16 febbraio 2010, n. 868). TAR LOMBARDIA Milano sez. I sent. n. 1758 del 8 giugno 2010
(pubblicato il 29 luglio 2010 - a cura del Servizio Comunicazione Arpac) |
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