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Decreto-Legge 31 marzo 2003, n.51
Modifiche alla normativa in materia di qualita' delle acque di balneazione.
(GU n. 76 del 1-4-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470,
come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422,
concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8
dicembre 1975, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere,
nell'imminenza della stagione balneare, alla individuazione aggiornata
delle zone da non adibire alla balneazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29
dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo comma, dopo le parole: "le acque interessate" sono
inserite le seguenti: "dai provvedimenti di cui all'ottavo comma";
b) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle
disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate
nuovamente idonee, con provvedimento dell'autorita' competente, nel caso
si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista
nella tabella (allegato 1), nel mese precedente l'inizio della stagione
balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio
di non idoneita' di cui al presente articolo,
risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella
(allegato 1). Tale individuazione e' comunicata al Ministero della
salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro
quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento.".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli