
Legge 30 maggio 2003, n. 121
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di
qualità delle acque di balneazione "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31
maggio 2003
Legge di
conversione
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31
marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità
delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31
maggio 2003
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,
n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo comma, dopo le
parole: «le acque interessate» sono inserite le seguenti: «dai provvedimenti di
cui all'ottavo comma»;
b) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
«Le
zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di
cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con
provvedimento della regione, nel caso si verifichi che due campioni
prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), iniziando
dal mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente
successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneita' di cui al
presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella
tabella (allegato 1). Tale individuazione e' comunicata al Ministero della
salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro
quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento.
Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono
essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo
di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento
di idoneita' alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con
esito favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella
(allegato 1)».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
